LE AGEVOLAZIONI SUL RIENTRO DEI “CERVELLI” IN ITALIA

LE AGEVOLAZIONI SUL RIENTRO DEI “CERVELLI” IN ITALIA

by DMB Studio Associato

Quello del rientro in Italia dei “cervelli” è sembrato agli addetti ai lavori un provvedimento non particolarmente degno di assurgere agli onori della cronaca, forse anche perché disarticolato su tre diversi provvedimenti normativi. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un riepilogo delle agevolazioni attualmente in vigore a tale proposito, che riguardano il trasferimento in Italia della residenza da parte di persone fisiche definite come “altamente qualificate”, con l’intento dichiarato di sostenere e incentivare lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese. Le agevolazioni riguardano il rientro di docenti e ricercatori, previsto dall’art. 44 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, il rientro dei controesodati, previsto dalla Legge 238/2010 e dal DM 3 giugno 2011 e quello dei cosiddetti “impatriati”, di cui all’art. 16 del Dlgs. 147/2015 e dal DM 26 maggio 2016.
L’obiettivo delle presenti brevi note è quello di illustrare le caratteristiche principali delle diverse agevolazioni le quali, per inciso, possono essere godute solo alternativamente fra loro.
Per quanto riguarda il rientro di docenti e ricercatori l’agevolazione, che è prevista quale agevolazione permanente, prevede che i redditi di lavoro dipendente di ricercatori e docenti residenti all’estero, sia italiani che stranieri, che decidano di svolgere la loro attività in Italia, siano imponibili solo per il 10%, a condizione che abbiano un titolo di studio universitario o equiparato, siano stati residenti all’estero in via prevalente, e non occasionalmente, abbiano svolto all’estero attività di ricerca o docenza documentata per almeno 2 anni continuativi e svolgano l’attività di docenza e di ricerca in Italia, ove hanno acquisito la residenza fiscale in Italia. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il soggetto stabilisce la propria residenza fiscale in Italia e nei 3 successivi. Se lo stesso trasferisce la residenza all’estero durante il periodo agevolato, l’agevolazione viene revocata a partire dal periodo d’imposta in cui egli risulti non più residente fiscalmente in Italia. Gli altri redditi eventualmente prodotti all’estero verrebbero tassati integralmente.
Per quanto riguarda i Controesodati l’agevolazione è stata introdotta solo per il periodo 2011/2015, anche se è possibile estederla facoltativamente fino al 2017, e consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini. Destinatari sono i cittadini dell’Unione Europea che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, a partire dal 20 gennaio 2009, abbiano uno dei requisiti indicati sotto le lettere A) o B) oltre al requisito riportato sub C): A) laurea ed esercizio senza interruzione, negli ultimi 24 mesi o più, di attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dal loro paese di origine e dall’Italia; B) residenza nel proprio Paese d’origine ma con studio ininterrotto per almeno 24 mesi, conseguendo una laurea o un titolo post-lauream, fuori dal Paese di origine e dall’Italia; C) siano assunti o intraprendono un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia e, nei successivi 3 mesi, trasferiscono il domicilio e la residenza in Italia. Se i beneficiari dell’agevolazione trasferiscono nuovamente il proprio domicilio o la propria residenza fuori dall’Italia prima di 5 anni, decadono dalla stessa con conseguente recupero dei benefici già fruiti e applicazione delle relative sanzioni e interessi.
L’agevolazione relativa agli impatriati si caratterizza per essere una agevolazione permanente: tale categoria di soggetti si suddivide fra A) laureati e B) manager e lavoratori con elevata specializzazione.
A) Per quanto riguarda i laureati l’agevolazione è applicabile dal 2016 ed interessa il reddito di lavoro dipendente e quello di lavoro autonomo, prodotto in Italia da cittadini della Comunità Europea e, dal 2017, anche dai cittadini di Stati extra UE, con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che trasferiscono la residenza in Italia e che abbiano uno dei seguenti requisiti: titolo di laurea (triennale o magistrale) e svolgimento continuativo di almeno 24 mesi di un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia, oppure svolgimento continuativo di un’attività di studio fuori dall’Italia di almeno 24 mesi, conseguendo un titolo di laurea (triennale o magistrale) o una specializzazione post-lauream. Dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i 4 periodi successivi, tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.
B) Quanto ai Manager e lavoratori con elevata specializzazione, l’agevolazione è applicabile dal 2016 ed interessa il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori (italiani o stranieri) con funzioni direttive o altamente qualificati oppure specializzati, che trasferiscono la residenza in Italia. Dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i 4 periodi successivi, tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni, b) l’attività lavorativa è prestata in Italia, presso un’impresa (o un ente economico o uno studio professionale) residente in Italia, in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, c) l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta. Se il requisito sussiste solo per alcuni dei periodi di imposta del quinquennio, il lavoratore si avvale dell’agevolazione per i soli anni in cui il requisito è soddisfatto. Se il beneficiario trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia prima che siano decorsi due anni dal suo trasferimento nel territorio dello Stato, decade dall’agevolazione. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.