LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI D’IMPRESA: I PARAMETRI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI D’IMPRESA: I PARAMETRI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

by DMB Studio Associato

In data 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Obiettivo del Nuovo Codice è quello di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
– consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
– salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Di particolare interesse risultano i nuovi parametri per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l., che comporta un sostanziale ampliamento della platea dei soggetti che dovranno provvedere alla nomina di sindaci o revisori: secondo le stime di Banca d’Italia saranno circa 200mila le aziende interessate ai nuovi parametri per la nomina dell’Organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) al quale compete, in presenza di fondati indizi dell’esistenza della crisi, la segnalazione immediata all’Organo amministrativo.
La riforma estende l’obbligo di adozione del Sindaco o del Revisore a tutte le S.r.l. che per due esercizi consecutivi avranno superato i 2 milioni di attivo o di fatturato oppure avranno avuto, sempre per due esercizi consecutivi, più di 10 dipendenti.
L’abbassamento dei parametri per l’adozione dell’Organo di controllo nelle S.r.l., nella visione del legislatore, ha una sua logica ben precisa: l’evidente, significativo aumento delle società di capitali tenute al controllo interno, sarà giustificato da una maggiore responsabilizzazione degli amministratori e, di conseguenza, dei loro controllori nell’individuare per tempo i segnali di crisi aziendali, nella prospettiva di scongiurare stati di insolvenza che si di solito si concludono con la chiusura dell’impresa e l’azzeramento dei posti di lavoro.
Nel nuovo assetto societario saranno, infatti, i Sindaci ed i Revisori a dover segnalare le criticità, nel caso in cui l’imprenditore non si sia attivato autonomamente.
L’altro canale che sarà utilizzato per dare concretezza alle misure di allerta, è costituito dalle segnalazioni che arriveranno dall’Inps e dall’Amministrazione finanziaria, oltre agli Agenti della riscossione. Il Ministero della Giustizia stima infatti, con riferimento all’utilizzo di detto canale, che potrebbero arrivare circa 15.000 segnalazioni all’anno.
Le società a responsabilità limitata avranno nove mesi di tempo per adeguare i propri statuti o atti costitutivi, e nominare gli organi di controllo.
Il predetto sistema di fatto riscrive i compiti e le responsabilità sia dell’organo amministrativo che di quello di controllo interno, ma soprattutto ridefinisce gli assetti organizzativi di cui l’imprenditore dovrà dotarsi. Nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza l’ambito di applicazione degli strumenti di allerta viene espressamente ristretto alle PMI, escludendo le società quotate e le grandi imprese: tra gli strumenti di allerta vi sono sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di taluni soggetti qualificati, sia gli obblighi organizzativi disposti dal codice civile a carico dell’imprenditore, entrambi utili strumenti di rilevazione precoce della crisi d’impresa.
Con riferimento, infatti, ai doveri organizzativi l’articolo 3 del decreto, rubricato “doveri del debitore”, prescrive che il debitore adotti ogni misura diretta alla rilevazione del proprio stato di crisi, istituendo “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Risulta chiaro come ad un compito di verifica dell’assetto organizzativo che, nel rispetto delle relative funzioni e per le proprie competenze, già era previsto dalla normativa di riferimento, si aggiunga un obbligo di segnalazione di uno stato attuale o imminente di crisi societaria, che può spingersi sino all’attivazione di una procedura di allerta “esterna”.